In tanti si chiedono se, visti i continui aumenti dei tassi di interesse, non convenga estinguere i mutui. Vediamo pro e contro.
Non è un momento felice per chi ha un mutuo in corso. Specie se a tasso variabile. Per questa ragione molti stanno valutando di estinguere il finanziamento. Ma conviene davvero? In questo articolo vi spieghiamo tutto ciò che c’è da sapere.
Che questo non sia il momento più opportuno per acquistare casa, è ben noto a tutti. Ma che fare se si ha un mutuo già in corso? La situazione non è delle migliori. Dopo l’ultimo incremento di fine luglio, i tassi di interesse sui mutui sono arrivati al 4,95%: la percentuale più alta mai vista dal 2008. E si prevedono ulteriori aumenti per volere della Banca Centrale europea.
Tutto questo ha e continuerà ad avere ripercussioni negative sulle rate dei mutui che continuano ad aumentare. Solo nel giro di un anno e mezzo una famiglia deve sborsare circa 300 euro in più ogni mese. Che fare allora? Non pagare in tempo le rate significa andare dritti verso il baratro del pignoramento. Una possibilità è data dall’estinzione anticipata del finanziamento ma non sempre conviene.
Come anticipato la situazione relativa ai mutui è sempre più fuori controllo e le rate sono sempre più ingestibili. Stando alle previsioni degli esperti gli aumenti dei tassi di interesse proseguiranno almeno fino a settembre 2024. Molte famiglie non ce la fanno a sostenere questi incrementi.
Può succedere di ricevere un’eredità o una donazione improvvisa o, perché no, una vincita. E allora si pensa subito ad estinguere il mutuo per liberarsi dalla morsa degli interessi. Infatti, ogni mese, ciò che fa pesare così tanto le rate non è tanto la quota del capitale prestato dalla banca ma sono proprio gli interessi. L’estinzione del mutuo può essere parziale o totale. È parziale se si mette una somma di liquidità per abbassare la cifra da restituire ma si prosegue con il rimborso mensile del finanziamento. L’estinzione totale, invece, mette fine al debito nei confronti dell’istituto di credito.
A partire dal mese di febbraio del 2007, l’estinzione anticipata dei mutui non prevede più alcuna penale. Invece, se il mutuo è stato sottoscritto prima del mese di febbraio 2007, l’estinzione anticipata prevede l’applicazione di penali, che sono differenti a seconda del tipo di finanziamento:
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