Se un lavoratore si ammala mentre sta usufruendo del congedo parentale oppure delle ferie, a quale agevolazione avrà diritto?
La malattia è una condizione che ostacola il normale svolgimento dell’attività lavorativa a causa di problemi di salute.
Cosa stabilisce la legge nel caso in cui tale situazione si verifichi in concomitanza con la fruizione di altre indennità, come quella per il congedo parentale? Quale delle due prestazioni prevale? Oppure, cosa succede se un lavoratore si ammala durante le ferie? Perderà tale diritto? Analizziamo la normativa e scopriamo cosa prevede.
Con la Circolare n. 8 del 17 gennaio 2003, l’INPS ha specificato che, in caso di malattia sopravvenuta durante il congedo parentale, il lavoratore ha la facoltà di presentare richiesta di sospensione del congedo e beneficiare del periodo di malattia.
In pratica, può chiedere al datore di trasformare il titolo dell’assenza, da congedo parentale a malattia. Nel caso in cui, poi, ci sia la necessità di riprendere il congedo, dovrà essere presentata una nuova istanza.
Tale possibilità è sancita dall’art. 22, comma 6, e dall’art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2001, ai sensi dei quali le ferie e le assenze spettanti non possono essere utilizzati nello stesso periodo del congedo di maternità o del congedo parentale.
Se, invece, il padre o la madre lavoratori si ammalano dopo la conclusione del congedo parentale e non riprendono l’attività, tale periodo verrà trattato alla stregua di una sospensione del rapporto lavorativo.
Il lavoratore ha diritto alla sospensione del conteggio delle ferie nell’ipotesi di malattia o infortunio. A stabilirlo è una sentenza del 1987 della Corte Costituzionale.
Il motivo alla base della decisione è rinvenibile nella necessità di un periodo di riposo, per consentire al dipendente di recuperare le energie psico fisiche. A causa della malattia o dell’infortunio, tale finalità verrebbe meno e, per questo motivo, il lavoratore ha diritto alla sospensione della fruizione delle ferie.
Tale principio, tuttavia, conosce un’eccezione. Se la malattia è lieve e non impedisce il recupero, il conteggio dei giorni di ferie può regolarmente proseguire. Bisogna sempre valutare oggettivamente la gravità della malattia o dell’infortunio e le reali conseguenze sulla possibilità di godersi la pausa.
La regola è sancita anche dai CCNL, che prevedono la sospensione delle ferie solo nel caso in cui la malattia impedisca il ritorno del lavoratore e sia adeguatamente accertata da un medico.
La certificazione medica è essenziale perché il datore può predisporre controlli attraverso l’INPS o l’ASL, per valutare in merito all’interruzione oppure al proseguimento del periodo di ferie.
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