Occhio al calcolo del conguaglio del trattamento integrativo nel 730, quali sono le novità e gli aspetti da conoscere in merito
La questione del conguaglio e del relativo calcolo per quanto attiene il trattamento integrativo nel 730 è di grande rilevanza: quali sono le novità da conoscere e gli aspetti da sapere e approfondire sul tema.
In merito alla compilazione del modello 730 – 2023, vi sono delle novità rispetto ai lavoratori dipendenti che beneficiano del trattamento integrativo, poiché a variare sono le regole della compilazione circa tali soggetti beneficiari del trattamento integrativo IRPEF, sino a mille e duecento euro all’anno.
A tal riguardo infatti, il cambiamento ha riguardato il tetto limite reddituale per poter fruire della misura, che dai ventotto mila euro passa a quindicimila euro. Tale aspetto innovativo ha comportato talune modifiche nel corso della dichiarazione dei redditi, e di riflesso rispetto alla compilazione dei modelli per l’anno in corso.
Ad avere diritto al cosiddetto ex Bonus Renzi nel 2023 sono i lavoratori dipendenti con titolarità di un reddito, nel totale, non maggiore di quindicimila euro, inoltre soltanto qualora la somma riguardante le detrazioni sia maggiore dell’imposta lorda dovuta.
Durante la compilazione del modello 730 occorre quindi operare a conguaglio rispetto a quanto operato in busta paga l’anno prima da parte dei datori di lavoro.
Il riconoscimento del trattamento integrativo avviene per un ammontare non maggiore di mille e duecento euro, la cui determinazione ha luogo in base alla differenza fra somma delle detrazioni e imposta lorda.
Trattamento integrativo nel 730: la questione calcolo e come chiedere il conguaglio
Occorre nel dettaglio tener presente le detrazioni da considerare, ovvero quelle inerenti la presenza di familiari a carico, ma non soltanto. Si tratta infatti anche del lavoro dipendente, del mutuo della prima casa e dei lavori edilizi.
Bisogna, all’interno del modello 730 del 2023, operare il ricalcolo dell’ammontare del trattamento integrativo, considerando i redditi dichiarati, andando a indicare la cifra all’interno del prospetto di liquidazione, modello 730 – 3. Per operare in maniera giusta il trattamento integrativo, bisogna altresì compilare il rigo C14 (Quadro C).
I contribuenti, al fine della ricezione delle cifre del trattamento integrativo cui avrebbero avuto diritto nel corso dell’anno, i quali però non sono stati oggetto di applicazione da parte del datore di lavoro in busta paga, possono far richiesta dell’ex Bonus Renzi a conguaglio delle tasse dovute. Ciò, per lo stesso anno di imposta, mediante la dichiarazione dei redditi.
Come spiega PMI.it, è compito del CAF oppure dell’Entrate in relazione al 730 precompilato, controllare che in relazione al reddito spetti il conguaglio del trattamento integrativo, andando ad applicarlo in diminuzione delle imposte dovute.
All’interno del rigo C14 (Quadro C), va indicato il bonus Renzi nel caso fruito. Quindi coloro che prestano assistenza fiscale dovranno ricalcolare considerando redditi dichiarati e detrazioni applicati, con relativa indicazione all’interno del prospetto di liquidazione.