L’esenzione dal ticket sanitario è soggetta a scadenza, ma non sempre si rinnova automaticamente. Cosa fare per non perdere l’agevolazione?
Le esenzioni dal pagamento del ticket sanitario rilasciate dal MEF valgono per un anno, dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo. In tale mese, viene stilata una lista delle persone che ne hanno diritto.
Le modalità di rinnovo variano a seconda dei codici di riferimento. In particolare, le esenzioni basate sul reddito, contrassegnate dai codici E01, E03, E04, E05, si rinnovano in automatico, se le condizioni economiche dei beneficiari sono rimaste invariate.
Si tratta degli esoneri diretti soprattutto agli over 65. Nel caso in cui l’interessato sappia di non possedere più i requisiti economici per beneficiare dell’esonero dal pagamento del ticket, può chiedere la revoca all’ASL o attraverso il sito FSE. Ma anche la revoca vale soltanto per un anno, dunque va rinnovata.
Dal 1° aprile 2020, sono stati inseriti altri due codici di esenzione che si rinnovano automaticamente, gli E30 e E40, rivolti a coloro che sono affetti da patologie croniche o rare e che appartengono ad un nucleo familiare con un reddito non maggiore di 46.600 euro.
Non tutti i codici di esenzione prevedono il rinnovo automatico. Ad esempio, quelli E02, E12, E13 necessitano di un rinnovo tramite le ASST o le ASL. A tal fine, l’interessato deve presentare un’autocertificazione agli sportelli ASST oppure in farmacia o, in alternativa, procedere al rinnovo telematico, tramite il sito del Fascicolo Sanitario Elettronico.
L’esenzione E02 è valida per un anno, mentre quelle E12 e E13 per due anni, fino al 31 marzo di ciascun biennio. Anche in questo caso, al variare dei requisiti è necessario informare l’ASL per chiedere la revoca dell’esenzione.
Per controllare se si ha diritto all’esonero dal pagamento del ticket sanitario, basta recarsi dal proprio medico curante, che può verificare telematicamente se il paziente è inserito nell’elenco dei beneficiari. In caso contrario, non ha i requisiti per usufruire dell’agevolazione.
Oltre all’esenzione per reddito, esiste l’esenzione per invalidità, attribuita dall’ASL di residenza. Per ottenerla è necessario munirsi di un certificato di invalidità, rilasciato dalla competente Commissione medica dell’ASL, e presentarlo al proprio medico che, a sua volta, dovrà riportare il codice di esenzione spettante sulla ricetta (sia cartacea sia elettronica).
Possono richiedere l’esenzione per invalidità gli invalidi di guerra, per lavoro e per servizio, gli invalidi civili e le vittime del terrorismo.
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