Vista la confusione sulla nuova misura di sostegno “Supporto formazione e lavoro”, l’INPS ha chiarito diversi concetti fondamentali.
L’Inps ha pubblicato le prime direttive per accedere al Supporto formazione e lavoro e all’assegno di inclusione, delineati attraverso un decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La misura mira a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, attraverso progetti di formazione, orientamento, accompagnamento al lavoro e servizio civile universale.
Il decreto stabilisce le modalità di richiesta, attivazione e funzionamento della misura, nonché gli obblighi dei beneficiari e le modalità di coinvolgimento dei soggetti accreditati ai servizi per l’impiego e la formazione.
Il richiedente deve soddisfare determinati requisiti economici per ottenere la prestazione, tra cui un valore dell’ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui, un reddito familiare inferiore a una soglia moltiplicata per il coefficiente corrispondente della scala di equivalenza, un patrimonio immobiliare non superiore a 150.000 euro (esclusa la casa di residenza) e un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000-10.000 euro a seconda del numero di membri del nucleo familiare.
I massimali sono incrementati per i membri del nucleo familiare in condizione di disabilità o non autosufficienza.
Per richiedere l’attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa, è necessario presentare la domanda in modalità telematica all’Inps tramite la piattaforma Siisl. La richiesta può essere fatta attraverso il sito web dell’Istituto di previdenza dal settembre 2023, oppure presso Patronati o Caf dal gennaio 2024.
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente viene informato che riceverà l’approvazione attraverso il Siisl. Chiunque utilizzi documenti falsi o ometta informazioni per ottenere il beneficio economico del Supporto formazione e lavoro sarà soggetto a una sanzione penale che prevede una pena detentiva da due a sei anni.
Inoltre, l’omissione di informazioni rilevanti per il mantenimento della misura è punita con una pena detentiva da uno a tre anni. Se un beneficiario perde il diritto al beneficio a causa di una sentenza, revoca o cessazione degli effetti di un decreto, non può richiederlo nuovamente per almeno 10 anni, a meno che non ci sia una condanna definitiva.
Inoltre, se l’Inps scopre che le informazioni fornite dal richiedente sono false o incomplete, può revocare immediatamente il beneficio e il beneficiario deve restituire qualsiasi importo ricevuto indebitamente.
Tra i casi in cui un beneficiario può decadere dal diritto al sostegno economico previsto dal servizio per l’impiego c’è la mancata partecipazione a iniziative di formazione o riqualificazione professionale e il mancato adempimento dell’obbligo di istruzione per i giovani tra i 18 e i 29 anni.
Inoltre, è presente anche il rifiuto ingiustificato di un’offerta di lavoro, la mancata comunicazione di variazioni del reddito o della composizione del nucleo familiare, la mancata presentazione di una Dsu aggiornata e il lavoro non dichiarato durante le attività di ispezione.
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