Cosa prevede la legge in merito all’anticipazione dell’ex indennità di anzianità (il TFR)? Facciamo chiarezza in merito ad uno dei principali dubbi dei lavoratori.
Il datore di lavoro ha o meno la possibilità di anticipare il TFR? Si tratta di un quesito che in molti si pongono ed è solo la normativa a dare in tal senso una risposta chiara. Ricordiamo che il TFR è stato introdotto al posto dell’indennità di anzianità nel 1982. Ma non sempre le regole che lo disciplinano sono note nella loro totalità.
Occorre entrare nel merito degli articoli del Codice Civile collegati al trattamento di fine rapporto per capire come e quando esso possa essere erogato. Nella fattispecie, andando a leggere l’articolo 2120 si evince che il lavoratore ha diritto ad un TFR in qualsiasi “caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato”.
TFR, è possibile richiederlo in anticipo? Cosa prevede il Codice Civile
L’importo viene stabilito mediante la somma di una quota pari alla retribuzione dovuta per ogni anno di servizio, andando poi a dividere tale cifra per 13,5. Il totale che si ottiene verrà rivalutato sulla base dell’inflazione e questo viene effettuato annualmente sull’importo di Trattamento di Fine Rapporto accantonato.
Si va ad applicare, nello specifico, un tasso fisso dell’1,5% incrementato di un importo del 75% dell’indice dei prezzi al consumo per i nuclei familiari di impiegati ed operai, con riferimento al mese di dicembre dell’anno che precede il calcolo. Sono molteplici le prestazioni che concorrono alla costruzione del TFR ovvero tutte quelle corrisposte a titolo non occasionale ed in dipendenza del rapporto di lavoro.
Il TFR viene definito “retribuzione differita” perché la somma maturata nell’arco del tempo verrà percepita successivamente. Inoltre rappresenta una forma di liquidità destinata al dipendente intenzionato ad interrompere il rapporto di lavoro per raggiungimento dell’età pensionabile. Ma anche per licenziamento o per dimissioni. Nel corso di tale rapporto, per rispondere al dubbio iniziale, è possibile chiedere un’anticipazione del TFR: il legislatore stabilisce nel dettaglio tutte le casistiche possibili.
Nella fattispecie viene specificato che un’anticipazione non superiore al 70% “sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta” può essere domandata dal lavoratore solo se ha almeno 8 anni di servizio presso il medesimo datore di lavoro. In questo modo vi è una duplice tutela. Da un lato del dipendente che potrà in tal modo far fronte ad eventuali spese; dall’altro viene però tutelato anche il datore di lavoro in quanto solo alcuni dipendenti potranno effettuare tale richiesta.
L’anticipazione inoltre può essere domandata solo per specifiche ragioni. Per spese sanitarie legate ad interventi straordinari o terapie, purché riconosciute dalle strutture pubbliche competenti previa attestazione sia del ‘bisogno clinico’ che dell’esborso da sostenere. Oppure per acquistare la prima casa (anche per i figli) purché vi sia un atto notarile a documentarlo; per sostegno economico nei periodi di congedo parentale o per spese da sostenere nel corso dei congedi per formazione o formazione continua.