È possibile ottenere il congedo straordinario di due anni qualora si vive vicino o con il disabile? Vediamo quali sono i requisiti.
Quando si parla di legge 104 e di agevolazioni ad essa connesse occorre prestare molta attenzione alle norme che la regolano, in particolar modo per i caregiver e per le persone che, più in generale, assistono e si prendono cura della persona con disabilità.
Uno dei quesiti più interessanti in tal senso è se, nel caso in cui si viva vicino al disabile, sia prevista la concessione del congedo straordinario della durata di due anni. Vi sono alcune condizioni che occorre rispettare per poterlo ottenere e, nello specifico, tre casistiche soltanto per poterlo ricevere.
Se infatti in caso di convivenza il ruolo di caregiver venga facilmente riconosciuto, qualora si abiti in un altro appartamento, anche a poca distanza, potrebbe non essere sempre così. Ma di casistiche simili ne esistono: per esempio le problematiche della persona con disabilità potrebbero essere di tipo psicologico non consentendo ad un caregiver, riconosciuto dalla regione, di poter abitare nella stessa casa del parente.
In questi casi ci si domanda se il congedo straordinario della Legge 151 sia ugualmente usufruibile, ovvero se chi assiste il disabile abbia la possibilità, per un periodo non superiore a due anni nell’intero periodo della carriera lavorativa, di assentarsi dalla propria attività. Questa prestazione è pensata per consentirgli di prendersi cura del familiare con una disabilità grave ugualmente riconosciuta e si tratta di una forma di congedo retribuita la cui decorrenza è prevista dal giorno stesso nel quale la domanda viene inviata.
I requisiti da rispettare sono sostanzialmente i seguenti: oltre ad essere lavoratori dipendenti bisognerà essere caregiver riconosciuti ovvero fornire assistenza ad un partente con Legge 104; bisognerà inoltre convivere con il disabile grave. Dunque come previsto dalla Legge solo in caso di convivenza, ad eccezione dei genitori che si occupano del figlio, la residenza anagrafica deve coincidere con quella della persona disabile per avere diritto al congedo retribuito.
Questo strumento è dunque strettamente connesso alla coabitazione ovvero avere medesimo indirizzo e numero civico. Le eccezioni in tal senso sono limitate e concesse prevalentemente ai genitori. In alternativa anche la richiesta della dimora temporanea previa iscrizione nello schedario della popolazione temporanea del comune nel quale il disabile risiede e per un periodo massimo di un anno consente di ottenere il beneficio.
Pertanto abitare nel medesimo comune con due residenze diverse non è in questo caso previsto. Vi è un’ultima possibilità ovvero che l’appartamento del caregiver si trovi nel medesimo edificio di quello del paziente con disabilità: in questo caso via e numero civico coincideranno. Abitare anche solo nell’immobile accanto farà perdere la possibilità di ottenere il congedo straordinario.
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