La NASPI è l’indennità di disoccupazione erogata dopo un licenziamento o la fine di un rapporto di lavoro. Scopriamo quando il diritto alla misura viene meno.
La Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego è un’indennità erogata mensilmente previa domanda da parte del lavoratore rimasto senza lavoro.
I lavoratori con rapporto subordinato che hanno perso il lavoro possono richiedere la NASPI, l’indennità mensile di disoccupazione. Tra i beneficiari ci sono anche gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con contratto da dipendenti, il personale artistico e i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
La prestazione è riservata anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di consorzi che commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. L’indennità spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro presentando domanda entro l’ottavo giorno. Altrimenti il primo assegno si riceverà dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.
La NASPI viene erogata ogni mese per un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi quattro anni. Per quanto riguarda l’importo, invece, si fa riferimento al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni. Ci sono delle circostanze che non permettono l’accesso alla NASPI, vediamo quali.
Quando si perde il diritto alla NASPI
Condizione necessaria per poter avere accesso all’indennità di disoccupazione è aver perso il lavoro involontariamente.
Se il lavoratore è stato licenziato per un abuso di assenze ingiustificate allora non avrà diritto alla NASPI. Lo prevede il DDL in materia di lavoro colmando alcune lacune della normativa. L’azione si è resa necessaria dopo aver constatato quanti dipendenti iniziavano ad assentarsi illegittimamente dal lavoro per spingere i datori di lavoro al licenziamento e conseguire, poi, la NASPI.
Ora è chiaramente stabilito come in caso di assenze ingiustificate che hanno portato al licenziamento, il rapporto di lavoro verrebbe considerato concluso per dimissioni volontarie e, di conseguenza, al dipendente non verrebbe corrisposta l’indennità di disoccupazione.
La nuova direttiva si trova nel comma 7-bis. Si legge che se le assenze ingiustificate si protraggono oltre il limite stabilito dal contratto collettivo applicato, la conclusione del rapporto lavorativo non verrebbe considerata come licenziamento con stato di disoccupazione involontario ma come dimissioni volontarie da parte del lavoratore. Questa condizione non dà diritto alla NASPI.
Se il CCNL non dovesse prevedere un limite di assenza ingiustificate si terrebbe conto del limite di cinque giorni. In questo modo si pone fine all’abitudine di alcuni furbetti di farsi licenziare per ottenere l’erogazione dell’indennità mensile.