Le spese condominiali sono un onere obbligatorio e spesso sono anche molto congrue, ma esistono dei casi in cui ci si può opporre.
I regolamenti di condominio presentano obblighi e doveri ma anche diritti, e talvolta alcuni condomini possono opporsi alle spese. Anche perché non è raro che l’Amministratore faccia “i conti” e avvisi l’assemblea solo a cose fatte, cioè quando determinati lavori sono già stati eseguiti.
Questa opzione è concessa all’amministratore, che ha il “potere” di costringere i condomini a pagare le spese di gestione del palazzo, ma se sono lavori di ordinaria amministrazione. C’è un elenco preciso di questi lavori, che ad esempio riguardano piccole riparazioni. In questo caso tutti i condomini dovranno pagare e non hanno la possibilità di opporsi.
Ma esistono delle casistiche diverse che tutta l’assemblea deve conoscere in modo da opporsi secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Abbiamo detto che l’amministratore ha una discreta libertà e può costringere i condomini a pagare le spese ordinarie di gestione del condominio. Ciò accade anche in caso di spese sostenute per interventi urgenti, come ad esempio l’abbattimento di un albero che rappresenta un pericolo per tutto il fabbricato.
C’è da dire però che l’amministratore lavora secondo un rapporto di fiducia instaurato coi condomini, che a loro volta hanno il potere di revocare il suo mandato. Ciò può accadere se si dimostrano gravi inadempienze perpetrate dall’amministratore. Difatti la legge stabilisce anche quanto segue:
“I condomini non sono tenuti a pagare le spese di straordinaria amministrazione sostenute dall’amministratore se non sono state preventivamente autorizzate dall’assemblea, con il solo limite delle spese necessarie e urgenti”.
Se invece le spese vengono autorizzate può anche capitare che qualche condomino non sia stato d’accordo. A quel punto in alcune circostanze ci si può opporre.
Alcuni casi comuni sono, ad esempio, l’autorizzazione a intervenire sui balconi ma non sui frontalini o parapetti; oppure quando le spese autorizzate non vengono ripartite nei millesimi previsti e vengono invece suddivise equamente tra tutti i condomini; o ancora, se un condomino non è stato avvisato almeno 5 giorni prima dell’assemblea, o quando questa si svolge in modalità non corrette.
L’ultimo caso può verificarsi ad esempio quando si approva una delibera senza il quorum costitutivo o in violazione della quota di maggioranza prevista dalla Legge; oppure quando nel verbale non compaiono i nomi dei condomini che non erano d’accordo, o ancora, se durante la riunione si approva qualcosa che non era inserita nell’ordine del giorno.
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