Bonus casa, ecco le tanto attese novità sulle detrazioni che finalmente sono state rivelate: qui troverete tutte le informazioni essenziali che è necessario conoscere.
Il calcolo dell’imponibile delle imposte dirette esclude le detrazioni ottenute tramite i bonus edilizi, secondo quanto precisato dall’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili attraverso la norma di comportamento n. 224/2024. Le agevolazioni fiscali, che riguardano spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili, non influenzano il valore fiscale delle spese né incidono sul valore fiscale dell’immobile di riferimento.
Bonus casa: le novità
L’AIDC, in breve, specifica che l’importo delle detrazioni deve essere sottratto dall’imposta lorda e non dall’imponibile. La gestione contabile delle detrazioni relative ai bonus edilizi varia a seconda della natura dell’immobile, che può essere strumentale (classificato tra le immobilizzazioni materiali) o merce.
La norma di comportamento n. 224 dell’AIDC assume un ruolo significativo, delineando le conseguenze fiscali e il trattamento contabile delle detrazioni legate ai bonus edilizi. Le imprese che hanno usufruito di agevolazioni per ristrutturazioni, efficientamento energetico e ammodernamento del patrimonio edilizio sono interessate da queste indicazioni.
Per quanto riguarda la rilevanza fiscale delle detrazioni edilizie, la risposta è chiara: gli importi devono essere sottratti direttamente dall’imposta dovuta. L’OIC aveva già affrontato l’argomento, considerando il beneficio fiscale come un credito tributario sotto il profilo patrimoniale, ma come un contributo sotto il profilo economico.
La norma di comportamento n. 224 dell’AIDC approfondisce le conseguenze fiscali per i contribuenti interessati dalle detrazioni d’imposta derivanti dai bonus edilizi, basandosi sulla classificazione dei beni.
Il trattamento contabile delle detrazioni varia a seconda se l’immobile è strumentale o merce. Nel caso di beni strumentali, l’importo può essere contabilizzato mediante metodo diretto o indiretto. Per gli immobili merce, l’importo viene indicato diminuendo il costo del bene. In tutti i casi, il valore contabile deve essere indicato al netto del beneficio fiscale.
La natura tributaria della detrazione d’imposta rimane invariata, conservata dall’impresa committente delle opere, fruibile solo se l’Ires è sufficientemente capiente. Le eccedenze, secondo la normativa, vanno perdute, determinando l’irrilevanza fiscale della detrazione rispetto alla determinazione dell’imposta.
Il caso delle Agenzie delle Entrate
Un caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate riguarda il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi. La cessione di tali crediti non genera reddito, come chiarito nella risposta all’interpello n. 472 del 30 novembre 2023.
L’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, attraverso la norma comportamentale, spiega che le detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi non generano reddito, ma ciò si applica solo alle imprese proprietarie di immobili strumentali o merce. Il documento AIDC non fornisce indicazioni specifiche per i privati.