Il dipendente non si presenta per il maltempo, ecco perché il datore di lavoro può licenziarlo: fai attenzione

A causa del mal tempo alcuni potrebbero non riuscire a presentarsi sul posto di lavoro. La legge tutela il dipendente o il titolare?

Licenziamento
Licenziamento – Lafuriaumana.it

Non c’è dubbio che negli ultimi anni il tempo è andato letteralmente in down. I problemi climatici e spesso anche i disastri annessi sono diventati molto frequenti e anche dannosi. Spesso in questi casi la situazione costringe il lavoratore ad arrivare in ritardo o ad assentarsi dal posto di lavoro. La legge tutela queste situazioni? Scopriamolo insieme.

Mal tempo: la legge tutela il lavoratore o il titolare?

Triste a dirsi al momento non esiste una disciplina specifica in caso di assenza del lavoratore dovuta a disagi meteorologici. La legge stabilisce che sia il datore a disporre in questi casi lo smartworking, che resta ancora una scelta discrezionale. Quindi il titolare ha la libertà di licenziare il dipendente in queste circostanze?

Anche se non esistono leggi specifiche in merito, comunque l’assenza del lavoratore dovuta al maltempo rientra tra le cause non imputabili alla sua volontà. Quindi sono pienamente legittimate alla stregua di quanto previsto dagli artt. 1218, 1256, 1463 e 1464 del Codice Civile.

Bisogna però fare delle precisazioni perché anche se il mal tempo costituisce un impedimento oggettivo, questo non giustifica in senso assoluto che il lavoratore non si presenti a l lavoro. Piuttosto necessita di una valutazione soggettiva. Questa è descritta nell’articolo 1218 del Codice Civile, il quale stabilisce che grava sul lavoratore l’onere della prova. In pratica dovrà dimostrare che l’impossibilità a raggiungere il luogo di lavoro è estraneo alla sua volontà.

Se non ci sono le dovute condizioni per una valida giustifica, a carico del lavoratore assente scatta l’addebito disciplinare (art. 2106). L’unico modo per evitare la sanzione disciplinare è comunicare tempestivamente al datore la sua assenza e le ragioni dell’impedimento.

Segnalazione da parte della Protezione Civile e pubblica amministrazione

Se il mal tempo è effettivamente violento, le autorità locali vieteranno la circolazione dei mezzi o dispongano la chiusura di scuole e uffici pubblici. Ovviamente in questo caso il dipendente pubblico si troverà con l’impossibilità oggettiva di svolgere la propria attività lavorativa. Perciò non ci potrà essere alcun tipo di sanzione per l’assenza del lavoratore e sarà comunque tenuta a corrispondere la retribuzione. Secondo i Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) Ministeri, in caso di calamità naturale che impedisca oggettivamente il raggiungimento della sede di servizio, addirittura possono essere concessi dei permessi retribuiti.

Autorità locali, mal tempo e dipendenti privati

ritardo lavoro
ritardo lavoro – lafuriaumana.it

 

Inevitabilmente per i dipendenti privati sarà il datore di lavoro a scegliere discrezionalmente circa lo svolgimento delle attività e indipendentemente dall’emanazione di ordinanze e allerte meteo.

Se il maltempo è così forte da impedire al dipendente di recarsi in ufficio, l’assenza dovrà essere comunicata tempestivamente all’azienda e giustificata con idonea motivazione. In caso contrario, come detto prima, il lavoratore potrà essere sanzionato con il rischio che dopo tre sanzioni e almeno 4 giorni consecutivi di assenza, può scattare il licenziamento senza preavviso per giusta causa.

Nel caso, invece, il dipendente facesse ritardo, il caso è differente. In linea di massima, infatti, il ritardo non è soggetto a sanzioni, specialmente se l’azienda preveda l’elasticità di orario in ingresso e in uscita dall’ufficio. Se questo non è previsto però occorre ricordare che il ritardo non è retribuito, salvo che non venga recuperato in accordo con il datore di lavoro.

 

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