Sismabonus 2024, bellissima notizia sui lavori di finitura: ecco cosa è stato deciso dall’Agenzia delle Entrate per agevolare ulteriormente i contribuenti che intendono beneficiare dell’agevolazione fiscale.
Il sismabonus per gli acquisti ora include anche i lavori di finitura non completati al momento della compravendita. La risoluzione n. 14/E dell’8 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che, dal punto di vista fiscale, non è determinante la classificazione catastale delle unità immobiliari al momento del passaggio di proprietà.
L’Agenzia delle Entrate ha enfatizzato la possibilità di usufruire dell’agevolazione anche se i lavori di finitura non sono stati completati al momento dell’acquisto dell’unità immobiliare. È importante che l’unità sia classificata in una categoria catastale fittizia al momento della vendita.
Prima di esaminare le direttive dell’Agenzia delle Entrate, è utile ricordare i requisiti per accedere all’agevolazione. Il sismabonus per gli acquisti è stato introdotto dal comma 1 septies dell’articolo 16 del Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013. È valido per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico di edifici nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.
I contribuenti possono beneficiare di un’agevolazione pari al 75% o all’85% del prezzo dell’immobile, con un limite di spesa di 96.000 euro.
È possibile usufruire del sismabonus anche per gli immobili derivanti dalla demolizione e ricostruzione di interi edifici, a condizione che l’operazione sia stata eseguita da un’impresa di costruzione o ristrutturazione. L’immobile deve essere venduto entro 30 mesi dalla fine dei lavori, con spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il completamento dei lavori di finitura e la classificazione catastale provvisoria dell’unità immobiliare non sono rilevanti per l’accesso all’agevolazione.
Ad esempio, la circolare n. 9/T del 26 novembre 2001 ha indicato categorie fittizie per specifiche situazioni, come lastrici solari o corti urbane.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate chiarisce se sia possibile usufruire del sismabonus per gli acquisti quando, al momento della vendita, sono stati completati solo i lavori strutturali.
I requisiti principali per accedere all’agevolazione sono:
– riduzione del rischio sismico conforme all’articolo 3 del Decreto n. 58/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
– stipula dell’atto di compravendita entro il termine dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il completamento dei lavori di finitura e la classificazione catastale non influenzano l’accesso al sismabonus per gli acquisti.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche la possibilità di scegliere tra cessione del credito o sconto in fattura per usufruire dell’agevolazione. È importante presentare il titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023 per evitare il divieto introdotto con il Decreto Blocca Cessioni.
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