Treni sempre in ritardo e scioperi: forse non lo sai ma hai diritto al rimborso, ecco come

Spesso si ha a che fare con treni in ritardo, scioperi e cancellazioni. In pochi sanno che le compagnie hanno l’obbligo di rimborso.

treni in ritardo
treni in ritardo – lafuriaumana.it

 

I pendolari lo sanno, treni in ritardo, cancellazioni e scioperi sono all’ordine del giorno. Spesso questo causa numerosi disagi soprattutto per chi deve lavorare. In pochi sono a conoscenza che la legge obbliga le compagnie a un rimborso. Il Regolamento UE 202Regolamento UE 2021/7821:782 (che ha sostituito il Regolamento CE 1371/2007) tutela i passeggeri che si trovino coinvolti da treni in ritardo o cancellati. Stabilisce infatti “poiché il passeggero del trasporto ferroviario è la parte più debole del contratto di trasporto, è necessario tutelare i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario”. Le imprese ferroviarie, comprese Trenitalia e Italo, hanno l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie in caso di disservizio, devono anche fornire assistenza ai passeggeri in caso di ritardi, perdita di coincidenza e soppressione.

Treni in ritardo, è possibile ottenere un rimborso

Per ottenere un rimborso è importante che la problematica rientri nelle seguenti categorie:

  • si rinuncia al viaggio perché la partenza è ritardata di almeno un’ora;
  • l’autorità pubblica ordina lo stop ferroviario per ragioni di sicurezza;
  • è oggettivamente prevedibile che il treno giungerà a destinazione con un ritardo superiore ai 60 minuti;
  • perdita della coincidenza per i motivi precedenti.

Il rimborso può essere o totale o parziale, questo dipende dal ritardo accumulato. Quindi se il ritardo è compreso tra i 60 e 119 minuti, viene rimborsato il 25% del costo del biglietto, mentre ritardo oltre i 120 minuti, il biglietto è rimborsato del 50%.

Il rimborso viene restituito entro 30 giorni sotto forma di voucher per l’acquisto di un nuovo biglietto oppure come riaccredito sul mezzo di pagamento utilizzato al momento originario dell’acquisto.

Quando c’è uno sciopero e il treno viene cancellato

chiedere il rimborso
chiedere il rimborso – lafuriaumana.it

 

Se il treno è stato soppresso a causa di sciopero il passeggero può scegliere di rinunciare al viaggio e chiederne il rimborso fino alla mezzanotte del giorno precedente all’inizio. In questo modo può ottenere il rimborso integrale del biglietto, solo se lo sciopero viene annunciato anticipatamente.

Il pendolare riceverà un rimborso parziale, invece, quando ci sono le seguenti condizioni:

  • quando non è possibile continuare il viaggio a causa dell’interruzione della linea;
  • a causa della soppressione del treno o dei treni per la prosecuzione del viaggio;
  • per la mancata coincidenza causata dal ritardo di un treno del servizio nazionale.

Se il pendola decide di rinunciare al viaggio

Il passeggero, nel caso che abbia ricevuto comunicazione del ritardo, della soppressione o della coincidenza persa entro 100 minuti dalla partenza ha diritto a rinunciare al viaggio. Questo solo quando lo spostamento non fosse più utile, con una trattenuta del 20% del costo pagato al momento di acquisto. Può essere richiesto il rimborso prima dell’orario di partenza del treno e coprire l’importo della tratta non usufruita.

proseguire il viaggio
proseguire il viaggio – lafuriaumana.it

 

Nel caso in cui la sicurezza pubblica è in pericolo

Se viene decretato un ordinanza in cui la sicurezza pubblica viene messa a repentaglio e quindi i treni vengono soppressi, in questo caso il passeggero può ottenere il rimborso integrale del biglietto. Questo avviene anche nel caso in cui ci siano guasti e problemi tecnici da parte della compagnia ferroviaria. Se il treno sul quale si sarebbe dovuto viaggiare è stato cancellato o è in forte ritardo, il viaggiatore ha diritto alla prosecuzione della tratta.

I viaggiatore può con lo stesso biglietto prendere un altro treno?

Il passeggero ha diritto a proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo per raggiungere la destinazione finale senza costi aggiuntivi. L’impresa ferroviaria, in questo caso, sarà tenuta a rimborsare sia il biglietto già acquistato sia gli eventuali costi eventualmente sostenuti dal passeggero.

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